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Contratti di solidarietà: cosa sono e come funzionano

Contratti di solidarietà: cosa sono e come funzionano

I contratti di solidarietà sono dei particolari accordi conclusi tra l’azienda e le rappresentanze sindacali, tramite le quali si stabilisce una riduzione dell’orario di lavoro per assicurare il mantenimento dell’occupazione in caso di crisi dell’impresa ed evitare così la diminuzione del personale.

Sono anche previste nell’eventualità di nuove assunzioni mediante una programmata riduzione dell’orario del lavoro e delle retribuzioni.

Tipologie contratti di solidarietà

La legge prevede due differenti tipologie di contratti di solidarietà:

  • contratti di solidarietà per le aziende soggette all’applicazione della disciplina in materia di CIGS.
  • contratti di solidarietà per le imprese che non rientrano nel regime di CIGS ed inoltre per quelle artigiane.

Contratti di Solidarietà per le Imprese in Regime di Cigs

Ricorrono a tale tipologia di contratto tutte le imprese che occupano mediamente più di 15 lavoratori nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

Spettano a tutto il personale dipendente tranne i dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori con anzianità aziendale sotto i 90 giorni e tutti quelli assunti a tempo determinato per attività di tipo stagionale.

A tali categorie di lavoratori spettano, per le ore di riduzione di orario, un’integrazione pari al 60 per cento dello stipendio perso.

I contratti di solidarietà prevedono una durata massima di 24 mesi, prorogabili per un ulteriore periodo di 24 mesi o fino a 36 mesi esclusivamente per i lavoratori del Mezzogiorno.

Il datore di lavoro è tenuto a presentare la domanda per l’integrazione salariale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Alla domanda di richiesta dovranno essere allegati l’originale del contratto di solidarietà ed inoltre tutti i nominativi dei lavoratori interessati.

Contratti di Solidarietà per le imprese non in regime della Cigs

I contratti di solidarietà si applicano anche alle imprese non rientranti nella normativa in materia di Cassa Integrazione.

Spettano ai lavoratori titolari di un rapporto di lavoro subordinato, tranne i dirigenti, di imprese con più di 15 dipendenti non rientranti in materia di CIGS in cui è attiva la procedura di mobilità, oltre che di aziende con meno di 15 dipendenti, allo scopo di evitare licenziamenti plurimi individuali.

Possono essere stipulati anche da imprese alberghiere, aziende termali pubbliche e private ed imprese artigiane.

Il contributo viene erogato se i lavoratori con orario ridotto ricevono una prestazione di ammontare non inferiore alla metà del contributo pubblico destinato ai lavoratori.

A tali categorie di lavoratori spetta un contributo pari al 25 per cento della retribuzione persa, sia per il lavoratore che per l’impresa, per un periodo massimo di 24 mesi. Non è prevista la concessione di alcuna proroga.

Per ulteriori informazioni in materia di contratti di solidarietà, consigliamo di visitare il sito dell’Istituto nazionale di previdenza sociale all’indirizzo internet www.inps.it.

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