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Acquisto casa con agenzia immobiliare: la detrazione può essere detratta

agevolazioni prima casaChiunque abbia acquistato casa attraverso la mediazione dell’agenzia immobiliare lo sa già (forse!), ma coloro i quali si stanno per accingere a fruire delle opere dell’intermediario per poter effettuare un’operazione di compravendita farebbe bene a soffermarsi un attimo su quali siano le agevolazioni utili per poter compiere fruttuosamente l’operazione di acquisto casa attraverso l’agenzia.

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L’attuale normativa prevede infatti che i compensi che sono pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale sono detraibili nella misura del 19% su un importo massimo di 1.000 euro. Nell’ipotesi in cui l’abitazione sia acquistata da più persone, la detrazione – sempre nel limite di 1.000 euro in totale – è ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà. Dunque, il beneficio può essere attribuito al proprietario dell’immobile, in percentuale, qualora la fattura risulti intestata ad almeno uno dei proprietari.

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Sancito quanto precede, l’Agenzia ricorda anche nel caso di fattura intestata a un solo proprietario, ma immobile in comproprietà, al fine di consentire la detrazione pro-quota anche al comproprietario che non è indicato nella fattura, sarà necessario integrare il documento annotandovi i dati di quest’ultimo. Ancora, nell’ipotesi di immobile intestato a un solo proprietario, ma con fattura cointestata al proprietario e a un’altra persona, al fine di permettere la detrazione dell’intero importo all’unico proprietario sarà necessario integrare la fattura, annotando che l’onere per l’intermediazione è stato sostenuto interamente da quest’ultimo.

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Infine, nell’ultima ipotesi in cui la fattura sia intestata esclusivamente a una persona che non sia proprietaria dell’immobile, le spese per l’intermediazione non potranno essere detratte nemmeno dal soggetto proprietario. Fate quindi attenzione nel momento in cui viene formulato il documento di pagamento!

Ricordiamo, in ultima istanza, che la detrazione spetta solamente se l’acquisto dell’immobile si è effettivamente concluso, e che in caso di stipula del contratto preliminare, per poter usufruire della detrazione è necessario aver regolarmente registrato il compromesso.

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