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Mini Aspi o Aspi? Cambiare si può!

aspiL’Inps si è espressa (positivamente, come vedremo tra qualche riga) sulla possibilità di trasformare le domande di mini-Aspi, accolte e/o in corso di erogazione, in domande di Aspi. Pertanto, sì al cambio delle indennità – Aspi al posto di mini Aspi – purchè siano rispettati i termini per la domanda.

In maniera ancora più esplicita, il lavoratore che dopo aver fatto richiesta di mini Aspi si accorge di avere i requisiti per l’Aspi, può ottenere il cambio di indennità se riesce a presentare domanda rispettando il termine di due mesi e 8 giorni che è previsto per accedere ordinariamente all’Aspi.

A ricordarlo è l’Inps nel messaggio 7111/2014, che ricorda come Aspi e mini Aspi siano le due indennità di disoccupazione di cui possono beneficiare i lavoratori dipendenti. In vigore dallo scorso 1 gennaio 2013 (in seguito alla tanta discussa riforma Fornero),
l’Aspi è riconosciuta con i seguenti requisiti:

  • disoccupazione involontaria;
  • due anni d’iscrizione previdenziale;
  • un anno di contribuzione previdenziale.

L’Aspi è erogata per 8 mesi ai soggetti che hanno meno di 50 anni, per 12 mesi per chi ha tra i 50 e i 55 anni, per 14 mesi per chi ha almeno 55 anni.

La mini Aspi è invece riconosciuta con i seguenti requisiti:

  • disoccupazione;
  • almeno 13 settimane di contributi da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione (da notare che non è richiesto il requisito dell’anzianità assicurativa).

La mini Aspi è erogata per un numero di settimane che è pari alla metà delle settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di cessione del rapporto di lavoro.

Leggi anche: Tutto quello che c’è da sapere sull’Aspi!

Tornando al tema di oggi, ricordiamo come nel messaggio in questione l’Inps spiega che nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia presentato domanda per ottenere l’indennità mini Aspi, e successivamente si sia accorto di possedere i requisiti per l’indennità Aspi, potrà comunque ottenere il riconoscimento dell’indennità Aspi solo nel caso in cui possa presentare un’apposita domanda d’indennità Aspi, nei termini legislativamente previsti di due mesi e otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

In questa fattispecie, la nuova prestazione Aspi richiesta e accolta in presenza dei requisiti legislativamente previsti avrà quale decorrenza il giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

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