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Lettera di dimissioni

Non siamo più soddisfatti del nostro attuale posto di lavoro, oppure stiamo programmando un trasferimento in un’altra città, o più semplicemente abbiamo trovato una proposta lavorativa decisamente più adatta alle nostre esigenze: quale che sia la causa, è del tutto naturale che prima o poi qualcuno di noi maturerà la decisione di rassegnare le dimissioni. Si tratta di una scelta senz’altro molto coraggiosa che fungerà quale punto di inizio per una nuova vita, ma è comunque un passo che occorre compiere seguendo le regole dettate dalla legge.

Lettera di dimissioni volontarie

I legislatore italiano ha stabilito che ogni lavoratore assunto regolarmente con contratto a tempo indeterminato abbia il diritto di presentare le dimissioni volontarie, e che possa farlo per qualunque ragione lo induca a non ritenersi più interessato a proseguire il rapporto di lavoro. Ma nell’istante in cui vogliamo interrompere una determinata collaborazione lavorativa è passo necessario darne comunicazione formale o all’ufficio del personale (qualora ci trovassimo in una grande azienda con più reparti operativi) o più semplicemente al datore di lavoro (nell’eventualità di imprese medio-piccole e prive di una suddivisione strutturale).

E’ bene pensarci due volte prima di adempiere a quest’obbligo, poiché la lettera di dimissioni volontarie viene considerata una dichiarazione inequivocabile tramite la quale una persona definisce la cessazione del suo rapporto lavorativo con l’azienda X. Quando questo documento viene effettivamente preso in carico dal datore di lavoro, infatti, scatta l’intero processo di dimissioni dal quale sarà praticamente impossibile tirarsi indietro: è per questo motivo che occorre aver valutato in maniera assai rigorosa l’effettiva convenienza di questa scelta, anche perchè qualora qualcosa dovesse andare storto non verremmo neanche sostenuti a livello previdenziale (l’indennità di disoccupazione, ad esempio, non viene rilasciata ai lavoratori che sono rimasti privi di occupazione per via di dimissioni volontarie).

Lettera di dimissioni e preavviso: come funziona

I Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro stabiliscono che la lettera di dimissioni serva a comunicare in modo inequivocabile la volontà del dipendente di lasciare il suo attuale posto di lavoro e con esso di terminare ogni rapporto in essere con l’azienda. Una volta compilata e firmata dal lavoratore, la lettera deve essere inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al proprio datore di lavoro, anche se ormai è possibile consegnarla a mano tramite una duplice copia: in questo caso una copia verrà conservata dall’azienda mentre la seconda versione rimarrà al lavoratore dimissionario.

Espletato questo passo, le dimissioni iniziano a decorrere a partire dal 1° o dal 16° di ogni mese. Occorre quindi tener conto di questi limiti per regolarsi coi tempi di consegna della lettera, soprattutto perchè bisognerà valutare il tempo di preavviso che intercorre tra la consegna delle dimissioni e l’effettiva conclusione del rapporto di lavoro.

I tempi non vanno sottovalutati poiché qualora non rispettati potrebbero costringere il lavoratore dimissionario al pagamento di una penale: la legge stabilisce infatti che nel caso fosse impossibile comunicare la propria volontà di interrompere il rapporto e presentare le dimissioni nei tempi stabiliti dalle normative (con tanto di preavviso), il lavoratore sarà obbligato al risarcimento di una penale; l’ammontare di questa sanzione coinciderà con l’equivalente in denaro che il dipendente avrebbe incassato nel caso in cui avesse continuato a lavorare nei giorni di mancato preavviso.

Come scrivere una lettera di dimissioni

Ci sono tanti tipi di dimissioni: con o senza preavviso, per giusta causa o senza giusta causa, per contratti a tempo indeterminato o per contratti a termine, e così via. Di conseguenza i modelli di lettera di dimissioni possono variare in relazione al genere di licenziamento che si sta per compiere.

Lettera di dimissioni con e senza preavviso – Nel caso in cui volessimo dare preavviso del nostro licenziamento e quindi rispettare le norme previste dal CCNL, non dovremmo far altro che redigere una lettera formale che per potersi ritenere valida legalmente abbia al suo seguito i seguenti campi: il nome e il cognome del lavoratore con tanto di recapito per poter essere contattato (sulla sinistra), i riferimenti del datore di lavoro (leggermente più in basso a destra), qualche riga di testo che faccia emergere la volontà di risolvere il rapporto di lavoro in essere, la data dalla quale far partire le dimissioni e la data in cui la lettera viene consegnata, la firma del lavoratore dimissionario e per finire uno spazio all’interno del quale il datore di lavoro apporrà la propria di firma. E per quanto riguarda dimissioni senza preavviso? La bozza da prendere in riferimento è praticamente identica a quella che abbiamo appena stilato, con l’unica differenza che nel corpo del testo tramite cui si rassegnano le proprie dimissioni compaia anche la consapevolezza dell’inadempienza.

Lettera di dimissioni per giusta causa – Il lavoratore che intende rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa deve naturalmente stabilire le ragioni che lo hanno indotto a formalizzare una volontà di questo tipo. Il modello che possiamo prendere come riferimento è sempre lo stesso, ma stavolta occorrerà aggiungervi alcuni elementi di sostanziale importanza: nell’oggetto della lettera stabiliamo la condizione di “giusta causa”, mentre nel testo che segue inseriamo la dicitura “ai sensi dell’art. 2119 c.c. reputo che i seguenti fatti rappresentino una giusta causa di dimissioni e non permettano la normale prosecuzione del rapporto di lavoro: INSERIRE LA GIUSTA CAUSA per la quale si intende cessare la collaborazione in essere”.

Quando si trattano dimissioni per giusta causa, è del tutto naturale che la condizione di preavviso cada come di conseguenza. Detto in altre parole, una dimissione effettuata con giusta causa non ha alcun bisogno di rispettare i termini di preavviso, ma anzi, l’indennità sostitutiva del preavviso è persino imputabile al datore di lavoro. Ecco quindi che nella parte finale del testo possiamo aggiungere la dichiarazione che segue: “Considerando risolto il rapporto di lavoro in essere a far data dalla giornata odierna chiedo inoltre che, unitamente alle spettanze liquidatorie (con T.F.R), mi sia corrisposta anche l’indennità sostitutiva del preavviso”.

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