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Tredicesima e quattordicesima: tutto quello che c’è da sapere

Le mensilità aggiuntive ormai conosciute sotto il nome di “tredicesima” e “quattordicesima”, sono state istituite per far sì che le famiglie potessero contare su una disponibilità economica maggiore in taluni periodi dell’anno. Ma come funzionano e soprattutto quali differenze corrono tra la prima e la seconda forma di mensilità aggiuntiva?

Tredicesima mensilità: origini ed evoluzione

Inizialmente questa elargizione aggiuntiva era frutto di una iniziativa assolutamente volontaria che il datore di lavoro poteva riservarsi nei confronti dei suoi dipendenti, ma con il CCNL stipulato nell’agosto del 1937 questa forma di volontarietà si è trasformata in un obbligo vero e proprio: con la contrattazione collettiva si è quindi affermato che la tredicesima mensilità avrebbe dovuto considerarsi un onere obbligatorio a carico del datore di lavoro, ma si è altresì specificata la platea dei lavoratori beneficiari nonché le condizioni che di lì in avanti avrebbero dovuto essere prese in considerazione per determinarne il calcolo. Una governance tout court insomma, che ha posto chiarimento su tanti nodi in merito ai quali gravitavano dubbi e incertezze non di poco conto.

Calcolo della tredicesima: come funziona

La tredicesima viene erogata in coincidenza con le festività natalizie e di conseguenza in concomitanza con il mese di dicembre: per determinarne l’importo bisogna considerare il settore nell’ambito del quale viene svolta la mansione lavorativa e fare riferimento a quanto previsto, per quello specifico caso, dai contratti collettivi del lavoro.

Generalmente la tredicesima mensilità viene fatta coincidere con la retribuzione vigente nell’anno in corso e viene determinata anche dinanzi a casi di congedo di maternità e paternità, congedo matrimoniale, infortuni sul lavoro o malattia di tipo professionale, donazione del sangue, riposi giornalieri per allattamento, cassa integrazione guadagni ad orario ridotto e per finire di fronte a tutte quelle assenze dovute a ferie retribuite o a casi di analoga natura. Tutti gli altri casi che esulino da quelli appena elencati, invece, non danno diritto alla maturazione.

Per prevedere quanto si andrà a percepire come tredicesima mensilità occorre sommare tutti gli elementi che seguono: paga base, contingenza, EDR, scatti di anzianità, superminimi, indennità di mansione, premi collegati alla produzione, provvigioni, indennità di mensa, indennità per maneggio denaro, cottimo ed altre eventuali voci retributive che siano già state previste dal contratto collettivo. Anche in questo caso, proprio per semplificare un tema che risulta essere piuttosto complesso, possiamo sintetizzare affermando che all’interno della tredicesima non vanno considerate tutte altre voci che esulino da quanto appena descritto.

E’ importante sapere che la tredicesima mensilità, rientrando nell’imponibile previdenziale, viene assoggettata alle aliquote IRPEF stabilite dalle norme vigenti.

Ci sono però almeno due casi particolari a cui occorre dedicare un capitolo a parte: da un lato quello di lavoratori che hanno prestato la loro opera per mezzo di un contratto part-time, e dall’altro coloro i quali hanno sì lavorato ma che lo hanno fatto per un periodo inferiore all’anno di tempo. Per quanto riguarda i primi occorre sapere che la tredicesima matura in relazione alle ore di lavoro effettuate: se immaginiamo il caso di un lavoratore con contratto di 20 ore a settimana (laddove il corrispettivo full time ne prevede 40), allora la mensilità aggiuntiva coinciderà con il 50% del totale. Per quanto attiene il caso di persone che abbiano prestato servizio per pochi mesi nell’arco di un anno, in ultimo, il calcolo della loro tredicesima si baserà su tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di lavoro nei quali si è lavorato.

Tredicesima mensilità: a chi spetta

Questa mensilità aggiuntiva spetta a tutti coloro i quali abbiano un tipo di lavoro subordinato, vale perciò a dire ad operai, impiegati, quadri, dirigenti, apprendisti e via dicendo; per quanti rientrano nella fattispecie dei contratti a chiamata, invece, il rateo della mensilità aggiuntiva viene liquidato già per mezzo della quota orari.

Quattordicesima in breve

Più recente rispetto alla tredicesima, la quattordicesima è una mensilità aggiuntiva che si applica solo in casi specifici come ad esempio a tutti i lavoratori facenti capo al comparto del commercio e non a quanti rientrano invece nel settore metalmeccanico. Ha quindi una natura esclusivamente contrattuale ma che in termini di calcolo non differisce affatto rispetto a quanto già visto con la tredicesima (l’unica differenza, oltre naturalmente alla categoria di lavoratori beneficari, è semmi riconducibile al periodo di erogazione poiché la quattordicesima viene generalmente saldata nei mesi estivi). Per determinarne l’ammontare è perciò necessario prendere in riferimento una mensilità ordinaria liberandola di tutte le cosiddette “voci extra” le quali permetterebbero ad una busta paga di risultare più alta rispetto al suo ammontare naturale.

Anche i pensionati rientrano tra i beneficiari della quattordicesima, anche se non tutti: quelli che ne hanno diritto devono avere un’età non inferiore ai 64 anni oltre che percepire un reddito posto al di sotto di una determinata soglia attualmente fissata in 9.776,71€ annui. All’interno di questo reddito annuo devono rientrarci tutti i profitti personali valutati al lordo, escludendovi solo ed esclusivamente le seguenti voci: redditi derivanti dalla casa presso cui si abita, quelli scaturiti in forza di assegni al nucleo familiare e le indennità di accompagnamento.

1 commento su “Tredicesima e quattordicesima: tutto quello che c’è da sapere”

  1. Per il calcolo della tredicesima, nel caso di assunzione a metà mese di dicembre come viene conteggiata?

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