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Permessi per lutto (e non solo): come muoversi?

Tra i diritti riconosciuti dalla legge a ciascun lavoratore dipendente figura anche quello di potersi assentare dal luogo di lavoro per ragioni di vario genere. Per quanto ogni comparto professionale abbia la possibilità di poter disciplinare in totale autonomia la materia in esame, esistono delle linee di fondo che accomunano la quasi totalità della forza lavoro dipendente sia pubblica che privata. Il caso che vogliamo analizzare è più nello specifico riferito ai permessi per lutto o per grave infermità, quelli richiesti per motivi personali nonché domandati per poter effettuare donazione di sangue o di midollo osseo.

Permessi per lutto: cosa dice la legge

La normative vigente stabilisce che il lavoratore pubblico o privato abbia il diritto di assentarsi per un massimo di tre giorni dal luogo di lavoro e di farlo con la garanzia di venire ugualmente retribuito. Tale assenza deve essere motivata dall’insorgere di un decesso o documentata nel caso in cui sia collegata alla grave infermità del coniuge. La richiesta va fatta entro sette giorni dalla data del decesso o dall’accertamento che prova l’insorgere della grave infermità, e come detto poc’anzi dà diritto ad assentarsi per un massimo di tre giorni senza considerare quelli festivi e quelli non lavorativi.

C’è però da fare una dovuta precisazione, poiché se le linee guida sono uguali per tutte le categorie di dipendenti, su quest’ultimo fronte spunta fuori una sostanziale differenza tra dipendenti privati e pubblico impiego: i primi non hanno la possibilità di effettuare tale richiesta per più volte nell’arco dello stesso anno (se in un dato anno ci vediamo costretti ad assistere a due lutti, purtroppo possiamo partecipare attivamente solo ad uno di questi), mentre invece i dipendenti pubblici hanno l’opportunità di fruire di tale permesso anche per più volte nel medesimo anno.

Permessi per lutto: fino a quale grado di parentela?

Il permesso per lutto si applica nel caso in cui venisse a mancare il coniuge, il convivente (purché lo status di convivenza risulti registrata all’anagrafe comunale), un parente di primo grado (genitore, figlio naturale o figlio adottato), un parente entro il secondo grado (quindi nonno o nipote), o un affine entro il primo grado (come nel caso di un genero o di una suocera).

Da questa rosa di possibilità vengono escluse tutte quelle persone che per legge sono definibili quali parenti di terzo grado, e quindi nipoti o zii propri o del coniuge; stessa considerazione vale anche per il decesso dei cognati che essendo fratelli o sorelle del coniuge vengono classificati come affini di secondo grado. Tuttavia c’è sempre un modo attraverso il quale partecipare al lutto di una persona che non rientri nella fattispecie della normativa: in tutti i casi in cui non si può far valere il permesso per lutto, il dipendente può in ogni caso chiedere un permesso per motivi personali o familiari ed assentarsi in maniera altrettanto legittima dal luogo di lavoro.

Permessi per donazione di sangue

Proprio come quello per lutto, anche il permesso per la donazione di sangue segue un iter tutto suo e di conseguenza utile da chiarire in questa sede. Il lavoratore che intende cedere gratuitamente e a titolo volontario il proprio sangue, ha il diritto di assentarsi dal luogo di lavoro per l’intera giornata nell’ambito della quale ha luogo la donazione e di farlo con la tranquillità di venire ugualmente retribuito. Il calcolo delle 24 ore non si riferisce al giorno vero e proprio, ma viene fatto partire solo dal momento in cui ha effettivamente avuto luogo la donazione.

Tuttavia per poter beneficiare di queste condizioni il lavoratore deve aver donato almeno 250 grammi di sangue poiché si ritiene che al di sotto di questa soglia il dipendente sia sufficientemente in forza per poter affrontare la giornata lavorativa, così come viene chiarito che il prelievo debba tenersi presso un centro di raccolta fisso o mobile che sia stato preventivamente autorizzato dal Ministero della Sanità. Il permesso va in ogni caso richiesto con il dovuto preavviso seguendo quanto stabilito dal proprio CCNL di riferimento ed in questo modo il dipendente avrà la certezza di ricevere la retribuzione totale della giornata (l’onere spetta in primo luogo al datore di lavoro che avrà poi la facoltà di chiedere il rimborso all’INPS).

Il permesso va richiesto presentando al datore di lavoro il certificato del medico che si è occupato del prelievo di sangue; il certificato deve contenere in maniera chiara i dati anagrafici del donatore e riportare gli estremi del documento di identità, deve specificare la quantità del prelievo, nonché il giorno, l’ora e il centro nell’ambito dei quali si è tenuta la donazione.

Permessi retribuiti: le altre casistiche

Il dipendente privato o pubblico può però assentarsi in maniera retribuita anche in tutta un’altra serie di casi: per quel che riguarda una causa cerimoniale si può chiedere un permesso retribuito della durata di 15 giorni lavorativi, mentre i giorni variano in relazione a diversi fattori nel caso in cui si volesse domandare un permesso retribuito per nascita, affidamento o adozione di figli. C’è anche la possibilità di assentarsi dal luogo di lavoro per partecipare a un determinato evento (come ad esempio ad un concorso) o per assolvere a un dovere civico di estrema importanza (si veda il caso della donazione di sangue o della donazione di midollo osseo).

Per ciascuno di questi casi è opportuno informarsi per bene circa i giorni di permesso previsti, la garanzia di poter beneficiare della piena retribuzione, le modalità di richiesta della domanda e i requisiti necessari per poter avanzare tale tipologia di domanda: in molti casi le linee comuni sono uguali a tutti, ma non è affatto escluso che delle sottigliezze potrebbero porre lavoratori pubblici e lavoratori privati su piani differenti, così come farlo nell’ipotesi di categorie professionali diverse tra loro.

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