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Modello 730 precompilato: istruzioni per l’uso

Ultimamente si è fatto un gran parlare di dichiarazione dei redditi e, più nello specifico, del tanto vociferato “Modello 730 precompilato”. Per questa ragione riteniamo opportuno capire in cosa consiste questo cambiamento tanto voluto dall’attuale Governo e in cosa cambierà il nostro modo di agire in sede di dichiarazione dei redditi. Attualmente il Modello 730 non è che un modulo fiscale tramite il quale i lavoratori dipendenti e i pensionati possono chiedere che gli vengano rimborsate delle imposte versate a credito: si tratta di un modello che viene per lo più utilizzato da coloro i quali dichiarano redditi di lavoro dipendente, redditi di capitale, redditi dei terreni e dei fabbricati, redditi assimilati al lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo in forza dei quali non è necessario il possesso di una partita Iva, redditi assoggettabili a tassazione separata ed altri redditi minori.

Modello 730 precompilato: in cosa consiste?

Il Modello 730 precompilato è uguale ad un qualsiasi altro 730 degli scorsi anni, con l’unica differenza che, a partire da quest’anno, la sua compilazione sarà effettuata per mano dell’anagrafe tributaria. Entro il mese di Luglio i contribuenti riceveranno la dichiarazione in oggetto, dopodiché spetterà a loro decidere se accettarla per così come è o se sia invece il caso di integrarla/rettificarla in alcune sue voci (in quest’ultimo caso è bene sapere che le operazioni di modifica possono essere svolte in totale autonomia tramite il sito governativo Fisconline, così come è concesso farci metter mano ai più tradizionali CAF).

Il documento precompilato viene reso disponibile tramite un’apposita area del sito internet dell’Agenzia delle Entrate; un’area presso cui per potervi accedere è necessario registrarsi regolarmente al sito dell’ente e aver ottenuto il codice Pin personale. All’interno dell’area personale c’è perciò sì il 730 precompilato, ma anche le informazioni riguardanti l’esito della liquidazione, il modello 730-3 con su esposti i dettagli della liquidazione ed un prospetto nell’ambito del quale vengono sintenticamente esposti i redditi e le spese presenti nel 730 precompilato nonché le fonti utilizzate per poter arrivare a dette informazioni.

Una volta espletato questo passo il contribuente deve poi decidere a chi consegnare il Modello 730 ormai completo in ogni sua minima parte e il Modello 730-1 (relativo alla scelta per la destinazione dell’otto per mille e del cinque per mille): le alternative possibili sono due.

  • Al sostituto di imposta: il soggetto interessato può decidere di affidare il suo 730 e il suo 730-1 al proprio datore di lavoro.
  • Al CAF o agli intermediari iscritti all’albo dei commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro: in questo caso il contribuente può consegnare presso questi enti di assistenza fiscale i due modelli in suo possesso.

Sia il datore di lavoro sia il CAF (a seconda di chi si è occupato della ricezione del modulo), hanno poi l’obbligo di girare la documentazione all’Agenzia delle Entrate. E per quel che riguarda il rimborso delle imposte? Nessun problema: sotto questo punto di vista non cambierà sostanzialmente nulla, poiché il contribuente che diventa creditore dello Stato si vedrà rimborsare gli importi dovuti direttamente sulla sua busta paga o sulla sua pensione mensile proprio come avveniva fino a questo momento!

Errori o dimenticanze? Cosa fare per mettersi al riparo

Nell’ipotesi in cui dovessimo riscontrare degli errori di calcolo o di semplice compilazione, non c’è motivo per cui allarmarsi dal momento in cui le norme prevedono che al contribuente sia data la possibilità di predisporre il cosiddetto “Modello 730 rettificativo”. Più in particolare, qualora l’errore dovesse aver riguardato oneri deducibili o detraibili c’è la possibilità di muoversi su due diversi binari: entro il 25 ottobre si può presentare un modulo 730 integrativo compilato con l’aiuto di un intermediario o, in alternativa, si può presentare un Modello Unico per persone fisiche entro il normale termine di presentazione dei redditi relativi al periodo di imposta immediatamente successivo. Il discorso cambia per quei casi in cui il contribuente dovesse aver dimenticato di dichiarare i suoi redditi oppure dovesse aver dichiarato oneri in misura superiore a quella spettante: in questa evenienza occorrerebbe presentare un modello Unico per persone fisica pagando le somme dovute.

Il 730 precompilato: cinque questioni da chiarire

E proprio per il fatto che sulla questione del 730 precompilato se ne sian dette di tutti i colori, vediamo di fare chiarezza su quelli che sono i cinque principali equivoci a cui si rischia di andare incontro.

  1. Non riguarda tutti: la novità posta in essere dal Governo non riguarda coloro i quali, nell’anno di imposta 2013, hanno presentato dichiarazioni correttive o integrative per le quali c’è ancora un procedimento di liquidazione automatizzata; né coinvolge i soggetti che nel 2014 sono stati titolari di partita Iva anche solo per un giorno.
  2. Dichiarazioni congiunte: le norme prevedono che la precompilata possa essere presentata in forma congiunta almeno per quest’anno e solo tramite un intermediario abilitato. Nel caso in cui i coniugi dovesse aver presentato un 730/2014 in forma congiunta, invece, allora verrebbero predisposte due dichiarazioni precompilate del tutto indipendenti tra loro.
  3. Le modifiche: i media ci hanno portato a credere che il Modello 730 precompilato non possa essere oggetto di modifiche. Ma si tratta di un’affermazione niente affatto vera: le modifiche al modello precompilato si possono fare eccome sia in termini di reddito, di oneri deducibili e di altre informazioni già presenti nel modulo, sia per quel che riguarda l’inserimento di nuove voci (il cui caso più eclatante è rappresentato dalle spese sanitarie).
  4. L’obbligatorietà: un altro nodo cruciale della questione legata al 730 precompilato è dato dalla sua presunta obbligatorietà. Ma le cose non stanno affatto così, poichè il fatto stesso di utilizzare il nuovo Modello 730 non è che una facoltà spettante al contribuente stesso: chiunque, tanto per essere pratici, può scegliere di presentare ugualmente la sua dichiarazione nelle modalità ordinarie che sono state in vigore nel corso di questi anni. Il tutto lo si può fare, naturalmente, continuando a tener conto della data limite del 7 Luglio.

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