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Fermo amministrativo, novità dal 2016: ecco quali

Il fermo amministrativo per auto e moto è un provvedimento che viene notoriamente mosso da parte di Equitalia, la principale agenzia di riscossione debiti che viene definita “il braccio destro dell’Agenzia delle Entrate” (anche se a dire la verità parliamo di una misura che può essere adottata da tutte le agenzie di riscossione che operano sul territorio italiano).

Il fermo amministrativo, come dice il nome stesso, è un provvedimento che comporta il divieto di circolazione per un dato veicolo e che proprio per la sua serietà è conosciuto da gran parte dagli italiani, anche da quelli che non sono mai stati colpiti da una misura di questo genere. A partire dal 2016 però, sono state introdotte delle novità a livello procedurale che hanno cambiato un po’ tutta la questione inerente ai fermi amministrativi, pertanto vediamo un po’ più nel dettaglio di cosa si tratta e quali sono i cambiamenti introdotti di recente.

Che cos’è il fermo amministrativo

Il fermo amministrativo è una misura che comporta il blocco dell’auto o della moto da parte di una agenzia di riscossione. In sostanza, quando viene recapitata una cartella esattoriale da parte di Equitalia o di qualunque altra agenzia di riscossione, e questa cartella non viene saldata entro un periodo massimo prestabilito, si aziona un procedimento che è primariamente cautelare e che in un secondo momento si trasforma in esecutivo comportando appunto il blocco dei veicoli a motore intestati al debitore.

Il blocco del mezzo avviene attraverso le cosiddette ganasce fiscali e, contestualmente, presuppone l’impossibilità da parte del titolare di radiare il veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico, così come di demolirlo o esportarlo all’estero; anche la vendita diventa in questi casi assai complicata, poiché per quanto un veicolo sottoposto a fermo amministrativo possa essere venduto, le norme stabiliscono tuttavia che questo non ha la possibilità di circolare su strada fino a quando il debito da parte dell’ex titolare del mezzo non verrà integralmente ripagato.

Chiunque dovesse contravvenire a queste misure restrittive, oltre alla cartella esattoriale pendente, si ritroverebbe a dover pagare una ulteriore sanzione amministrativa che va da 1.988 fino a 7.953 euro. Inoltre è bene ricordare che quando si parla di fermo amministrativo si è soliti far riferimento ad auto e moto semplicemente perchè sono i mezzi più utilizzati dai privati cittadini, ma la misura può riguardare molto tranquillamente anche scooter, macchine agricole, pullman e qualunque altro mezzo considerato come veicolo a motore.

Fermo amministrativo: come funziona il pagamento del bollo?

Uno dei dubbi più frequenti dinanzi a casi di fermo amministrativo riguarda il pagamento del bollo. Ebbene, quanto meno sotto questo punto di vista la legge va incontro al cittadino tanto da stabilire che un veicolo sottoposto a fermo sia esentato dal pagamento del bollo. Nei casi in cui la normativa regionale dovesse contrastare con quella regionale, ad avere predominanza sarebbe comunque quella nazionale: ciò significa che il pagamento del bollo è da considerarsi sempre e comunque esente nei casi di fermi amministrativi, per cui una legge regionale che dovesse prevedere il contrario non avrebbe comunque alcun valore.

Come funziona la procedura di fermo amministrativo

Il fermo amministrativo scatta solo nel caso in cui il debito dovuto dal cittadino sia superiore agli 800 euro. La procedura prevede che venga inizialmente avanzata una comunicazione formale al debitore tramite cui lo si invita a saldare il debito entro un determinato periodo, e che solo nell’ipotesi in cui il saldo non dovesse aver luogo si sia autorizzati a procedere col fermo amministrativo. Più in particolare, per debiti tra gli 800 e i 2000 euro il fermo viene messo in atto su un solo veicolo, per debiti dai 2.000 ai 10.000 euro scatta il fermo su un massimo di 10 veicoli, mentre per debiti oltre i 10.000 euro si procede al fermo dell’intero parco veicoli del debitore.

Ma allora quali sono le novità introdotte a partire dal 2016? Molto semplicemente si stabilisce che la restituzione del mezzo al suo legittimo titolare debba avvenire solo dopo il pagamento dell’ultima rata, mentre invece in passato era sufficiente pagare la prima rata per sbloccare il fermo amministrativo. Unica eccezione a questa misura restrittiva è prevista per chi utilizza il veicolo sequestrato per fini lavorativi, come ad esempio una impresa o un professionista. Naturalmente il fermo amministrativo non viene reso esecutivo se il debitore accetta già a monte la rateizzazione proposta dall’ente di riscossione.

La cancellazione del fermo amministrativo avviene non appena il debito è stato integralmente ripagato. In questa circostanza l ‘Agente di riscossione fa recapitare una certificazione del pagamento con la quale il titolare dell’auto può recarsi al PRA e procedere allo sblocco della misura restrittiva. In questa sede dovranno essere presentati anche i dati del veicolo, l’importo del credito e il certificato di proprietà per una procedura che nel complesso ha un costo di 32 euro.

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