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Come ottenere assegno nucleo familiare

Come ottenere assegno nucleo familiare

Tra le misure a sostegno del reddito, ci occupiamo  dell’assegno per i nuclei familiari assegnato dai Comuni.

Si tratta di un assegno che viene erogato dai Comuni e pagato dall’Inps alle famiglie con figli minori e con basso reddito.

Sarà pagato un assegno corrispondente a tredici mensilità.

Assegno nucleo familiare mensile: a chi spetta

Possono richiedere l’assegno per il nucleo familiare dei Comuni le seguenti categorie:

  •      i nuclei familiari formati sia da cittadini italiani e dell’Unione europea residenti che da cittadini di paesi terzi titolari del diritto di soggiorno;
  •      i nuclei familiari formati da almeno un genitore e tre figli minori;
  •     nuclei familiari con redditi non superiori a quelli stabiliti dall’indicatore della situazione economica. Per l’anno 2014 l’Indicatore della situazione economica è risultato pari a 25.384,91 euro per un nucleo familiare di 5 componenti con tre figli minori.

 

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro il 31 gennaio, a cui bisogna allegare una dichiarazione sulla composizione del nucleo e sulla propria situazione economica.

Tutti i requisiti in precedenza citati devono essere in possesso dal richiedente al momento in cui viene presentata la domanda.

Il Comune, dopo aver verificato il rispetto e la presenza di tutti i requisiti, attraverso un apposito provvedimento, dà mandato di pagamento all’Inps, comunicandolo anche al cittadino che ne ha fatto richiesta.

L’istituto di previdenza provvede al pagamento in via semestrale posticipata, ovvero entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio.

Da sottolineare che in qualsiasi momento il Comune, dopo gli opportuni controlli e verifiche, se ne sussistono i presupposti, può disporre i provvedimenti di revoca.

Assegno nucleo familiare: quando spetta

L’assegno spetta al nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre figli minori, sia figli dello stesso richiedente oppure del coniuge o ricevuti in affidamento preadottivo.

Inoltre spetta a coloro che presentano risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica (I.S.E.) e che risultano perciò valide per ottenere l’assegno.

Decorrenza e diritto alla prestazione

Il diritto alla prestazione decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si sono registrate le condizioni stabilite dalle norme di legge, tranne il caso in cui il requisito rappresentato dalla presenza di almeno tre figli minori è un evento che si è verificato successivamente.

In quest’ultimo caso il diritto alla prestazione decorre dal primo giorno del mese in cui il precedente requisito è stato soddisfatto.

Il diritto all’assegno cessa dal 1° di gennaio dell’anno in cui viene a mancare il requisito del reddito  oppure dal 1° giorno del mese successivo in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo.

L’importo dell’assegno per il 2014 è stato pari a 141,02 euro al mese ed annualmente viene rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT.

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