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Guida alla richiesta dell’assegno di maternità

Parlando di sostegno economico erogato dallo Stato ecco in breve cosa è l’assegno di maternità 2015 Inps, prestazione assistenziale riservata a madri/padri naturali o quanto mano a soggetti che hanno adottato o pre-adottato uno o più bambini. La differenza tra le due prestazioni consiste nel fatto che quello a carico del Comune è un contributo economico erogato dall’INPS per madri disoccupate, mentre quello a carico dello Stato viene erogato direttamente dall’amministrazione centrale a genitori naturali o adottivi.

Come richiedere l’assegno di maternità

Allo Stato – Per usufruire dell’assegno di maternità va presentata richiesta da parte del soggetto bisognoso del sostegno economico e avente diritto ad esso, inviando il modulo di domanda all’Inps che verrà in seguito trasmesso per via telematica al Caf o ad altri intermediari. In alternativa è possibile avanzare la domanda direttamente all’Inps se il soggetto richiedente è in possesso del Pin dispositivo per i servizi telematici forniti dall’Istituto di Previdenza: questo genere di processo avviene dopo la verifica dei requisiti di accesso al beneficio richiesto.

Al Comune – Il documento va ritirato nel Comune di residenza e riconsegnato sempre al Comune di residenza, debitamente compilato, unitamente ai documenti richiesti che sono: stato di famiglia, carta di identità, dichiarazione dei redditi, codice fiscale di ogni componente del nucleo familiare, compreso quello del neonato, atto di mutuo per le case di proprietà, o contratto di affitto. Ci si può anche rivolgere a un Caf ma sempre dopo aver ritirato il modulo di richiesta nel proprio Comune di residenza.

Ottenere l’assegno di maternità: i requisiti richiesti

Parliamo quindi di un assegno erogabile a tutte le mamme lavoratrici e a quelle mamme precarie che siano in possesso dei seguenti requisiti. I parametri di cui prima, visti un po’ più nel dettaglio, sono perciò:

  • Essere residenti in Italia ed essere cittadini italiani, comunitari o extracomunitari.
  • Le madri lavoratrici devono avere almeno tre mesi di contributi versati per maternità negli ultimi diciotto mesi. Questi contributi devono però essere stati versati almeno nove mesi prima del parto, o dell’arrivo in famiglia del bambino sia se procreato naturalmente sia se avuto tramite il canale dell’adozione.
  • Avere un reddito ISEE non superiore alle cifre standard fissate ogni anno dallo Stato in base alle variazioni Istat.
  • Non essere in possesso di copertura previdenziale o averne una a importo fissato annualmente.
  • Non aver già percepito un altro assegno di maternità INPS ai sensi della Legge 488/99.

Extracomunitari e padri: i casi particolari

Possono fare richiesta dell’assegno di maternità anche le cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno al momento della presentazione della domanda o comunque entro 6 mesi dalla data del parto, o dello Status di Rifugiato politico, o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti a lungo periodo. Inoltre il figlio di cittadina extracomunitaria nato all’estero deve essere certificato con lo stesso titolo di soggiorno della madre. In casi particolari di madre straniera che non può farne richiesta l’assegno può essere domandato dal padre del bambino, da un genitore della madre, dall’adottante, dall’affidatario pre-adottivo o dall’affidatario non pre-adottivo.

Ma veniamo al caso dei padri. Il padre che riconosce il bambino appena nato deve essere marito della donna che adotta il medesimo; nel caso di decesso della madre naturale o adottiva, il padre può invece presentare la domanda per l’assegno di maternità all’INPS sempre che in data di presentazione della richiesta si trovi nelle condizioni indicate e cioè: residente in Italia, con figlio minore presente sullo stato di famiglia, patria potestà effettiva e minore non affidato ad altre persone o istituti.

Assegno di maternità: di quali cifra parliamo?

L’importo dell’assegno viene rivalutato ogni anno, per il 2014 sono stati stanziati 2.082,08€(circolare n. 20 del 6.02.2014, par. 10); l’importo viene pagato dallo Stato ma erogato dall’Inps in un’unica soluzione oppure con rata mensile per la durata di cinque mesi. Per l’importo del 2015 fa fede la nuova circolare Inps diffusa in febbraio, che dichiara un importo complessivo pari ad euro 1.545,55. L’assegno viene erogato per ogni figlio quindi nel caso di parto gemellare o di adozione o affidamento di due o più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.

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