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Come funzionano le assicurazioni ramo danni!

Le assicurazioni si suddividono in assicurazione ramo danni e ramo vita. Nelle assicurazioni ramo danni la causa che spinge a sottoscrivere tale polizza è di carattere indennitario. Quando cioè viene stipulato questo contratto deve esistere, come requisito, l’interesse dell’assicurato al risarcimento del danno e non al lucro dell’evento negativo.

Nel contratto di assicurazione vige infatti il ”principio indennitario”, in base al quale l’assicuratore è tenuto a indennizzare il mero danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro.

Nella categoria ”ramo danni” rientrano anche i contratti di coperturadei rischi della persona come malattie, infortuni, danni cagionati a terzi (responsabilità civile, rc) e quelli che assicurano contro eventi quali furto, incendio ecc.

E’ possibile, secondo la normativa, stipulare contro lo stesso rischio più assicurazioni, ma tutti gli assicuratori devono essere informati di tale situazione.

Nel caso in cui gli assicuratori si spartiscano le quote del rischio si avrà una ”coassicurazione”, se sinvece si ha una spartizione delle quote si avrà una ”assicurazione plurima” o ”cumulativa”.

Il valore delle cose assicurate è accertato al momento della stipula della polizza, mediante una stima che avviene da entrambe le parti per iscritto. Non si può però attribuire un valore maggiore alle cose danneggiate al momento del sinistro.

Quest’ultimo concetto è chiarito dall’art.1906 c.c., che afferma che l’assicuratore non risponderà dei danni prodotti da vizio intrinseco alla cosa assicurata, se questo non gli è stato denunciato.

Secondo gli art. 1914 e 1915 del c.c., sussiste ”l’obbligo del salvataggio”, ovvero l’assicurato deve fare quanto più gli è possibile per evitare o diminuire il danno: se questo omette di adempiere dolosamente a tale obbligo non ha diritto all’indennità, mentre se ha agito colposamente avrà una riduzione dell’indennià da pagare.

Nel caso in cui vi fosse alienazione delle cose assicurate non si ha scioglimento del contratto. L’assicurato che non comunica all’assicuratore l’avvenuta alinazione rimane obbligato a pagare i premi nei confronti dell’assicuratore.

Nel caso in cui l’acquirente dovesse venire a conoscenza dell’esistenza dell’assicurazione, avrà dieci giorni per recedere dal contratto, altrimenti assumerà i diritti e gli obblighi del predente contraente.

Immagine di iglu

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