 Il d.l. 133 del 12 settembre 2014, in vigore dal 13 settembre, ha introdotto una deduzione del reddito per quelle persone che procedono all’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, destinate alla successiva locazione. In questo caso, deve trattarsi di immobili di nuova costruzione o sui quali sono stati effettuati degli interventi di ristrutturazione edilizia, e devono essere ceduti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato gli stessi interventi di ristrutturazione.
Il d.l. 133 del 12 settembre 2014, in vigore dal 13 settembre, ha introdotto una deduzione del reddito per quelle persone che procedono all’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, destinate alla successiva locazione. In questo caso, deve trattarsi di immobili di nuova costruzione o sui quali sono stati effettuati degli interventi di ristrutturazione edilizia, e devono essere ceduti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato gli stessi interventi di ristrutturazione.
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L’agevolazione, che scade il 31 dicembre 2017, prevede una deduzione pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita e spetta nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro. Il vantaggio così calcolato può ripartirsi in otto quote annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui viene stipulato il contratto di locazione, e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le stesse spese.
In tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che – pur restando il limite massimo cumulativo di 300 mila euro – l’agevolazione può spettare anche per la costruzione di un’abitazione su un’area edificabile già posseduta. Il contribuente potrà quindi condurre in deduzione le spese sostenute per la costruzione dell’unità da adibire a destinazione residenziale.
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Per quanto concerne i requisiti utili per fruire dell’agevolazione, una nota dell’Agenzia delle Entrate sintetizzava che le condizioni sono le seguenti:
- l’unità immobiliare acquistata o costruita non deve essere classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, l’immobile deve essere concesso in locazione, per almeno otto anni continuativi, a canone non superiore a quello concordato o a quello convenzionale o a quello stabilito dalla legge che ha istituito i canoni speciali
- tra locatore e locatario non devono esserci rapporti di parentela entro il primo grado
- l’unità immobiliare deve essere a destinazione residenziale e non deve trovarsi nelle zone territoriali omogenee classificate E, ovvero in parti del territorio destinate ad usi agricoli
- l’immobile deve conseguire prestazioni energetiche certificate in classe A o B.
 
					