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Assegno di mantenimento: tutto quello che c’è da sapere!

L’assegno di mantenimento è un contributo economico che viene erogato da un coniuge a favore dell’altro coniuge. Si tratta di una somma il cui versamento viene disposto da un provvedimento giudiziario in sede di separazione coniugale, ma in alcuni casi può anche essere disposto sulla base di alcuni accordi intercorsi e sottoscritti tra i coniugi. Ma esattamente come funziona l’assegno di mantenimento, quando vale e come si calcola?

Che cos’è l’assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento è un contributo economico che viene versato da un coniuge o all’altro coniuge o ai suoi figli, e che viene stabilito in seguito alla separazione delle due parti. Il versamento può essere pattuito consensualmente o deciso da un giudice, ed ha carattere di obbligatorietà poiché si presuppone che il suo ammontare serva per assistere materialmente il beneficiario (sia esso appunto l’altro coniuge o i figli della coppia). A questo proposito esistono due tipologie di assegni di mantenimento che si contraddistinguono per via del soggetto beneficiario.

Assegno a favore del coniuge – Da una parte c’è l’assegno di mantenimento al coniuge che viene versato dal coniuge che ha un reddito, in favore dell’altro coniuge che magari non ha reddito proprio tramite il quale mantenere un stile di vita dignitoso. Questa possibilità non viene però garantita a favore del coniuge che è stato “colpevole” della separazione: ciò significa che se la moglie ha tradito il marito, e il matrimonio è saltato per questo motivo, la moglie non può vantare alcun diritto circa il mantenimento da parte del marito.

Assegno a favore dei figli – Dall’altra parte c’è l’assegno di mantenimento ai figli che viene stabilito in seguito all’obbligatorietà di mantenimento che ciascun genitore ha nei confronti dei suoi figli. In questo caso il giudice, in sede di separazione, può stabiliare l’ammontare di questo assegno in relazione a diversi criteri:

  • le esigenze del figlio;
  • il tenore di vita a cui il minore è stato abituato durante il periodo di vita in cui i coniugi sono stati insieme;
  • la permanenza presso ciascun genitore;
  • la situazione reddituale di ciascun genitore;
  • la valenza economica dei compiti di vita domestica e di cura assunti da entrambi i genitori.

E se il figlio è o diventa maggiorenne? Quando il figlio compie la maggiore età, e contestualmente a ciò può ritenersi anche economicamente indipendente e autosufficiente, scattano allora i presupposti affinché possa terminare l’obbligo di erogare l’assegno di mantenimento. L’articolo 155-quinquies del Codice Civile prevede più nello specifico che per una coppia avente figli maggiorenni non ancora autosufficienti, il giudice debba valutare fino a fondo le circostanze e disporre il versamento di un assegno il cui soggetto beneficiario sia direttamente il figlio stesso.

Come funziona l’assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento deve basarsi su diversi presupposti per poter essere considerato attuabile. Questi presupposti consistono nei quattro punti che seguono:

  1. il coniuge richiedente deve effettuare una esplicita richiesta riguardante l’assegno di mantenimento in sede di domanda di separazione;
  2. il coniuge richiedente non deve essere considerato il responsabile diretto della separazione;
  3. il coniuge richiedente non deve risultare in possesso di “adeguati redditi propri”;
  4. il coniuge che deve versare il mantenimento deve essere nelle condizioni economiche tali da permetterglielo.

Come si calcola l’assegno di mantenimento

Sono diversi i fattori che concorrono alla definizione dell’assegno di mantenimento, tanto è vero che il giudice, stabilendone l’ammontare, si ritrova a doverne tenere conto. Il parametro più influente è però dato dai redditi che vengono percepiti da entrambi i coniugi e, in particolar modo, dei redditi sui quali può contare il coniuge richiedente: in questo caso il giudice prende in considerazione i redditi da lavoro, ma anche quelli derivanti da eventuali proprietà immobiliari, da investimenti o da altre fonti di ricchezza. Se il coniuge richiedente risulta pressoché sprovvisto di palpabili fonti di guadagno, teoricamente tiene comunque conto della sua attitudine a lavorare e a svolgere quindi attività per le quali è prevista una retribuzione.

Naturalmente questo lavoro di analisi viene fatto anche per quel che riguarda il coniuge tenuto al pagamento, perchè l’ammontare dell’assegno che andrà versato mensilmente dovrà per forza di cose basarsi sulle entrate su cui il soggetto emittente può contare.

Revisione dell’assegno di mantenimento

Le normative prevedono che in qualunque momento possa venire disposta la revisione dell’assegno di mantenimento, anche se l’accoglimento di una tale richiesta viene chiaramente reso tale solo dinanzi al mutare di alcune circostanze che hanno reso la condizione attuale obiettivamente diversa rispetto a quella vigente ai tempi della pronuncia del provvedimento.

I cambiamenti in questione possono sostanzialmente riguardare due ipotesi: o che vi sia stato un incremento dei redditi da parte di uno dei due coniugi, o che si sia verificato un peggioramento della situazione economica di uno dei due coniugi. Dinanzi a queste fattispecie, la domanda di revisione dell’assegno può essere avanzata tanto dal coniuge obbligato al versamento quanto dal coniuge avente diritto.

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