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Buoni pasto, si cambia pagina: saranno cumulabili fino a dieci

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I lavoratori potranno cumulare buoni pasto alla cassa dei supermercati o dei bar: in pratica potranno staccarne fino a dieci nello stesso momento. Il Ministero dello sviluppo economico ha messo a punto un decreto regolamentare per disciplinare l’utilizzo dei ticket, un passaggio previsto dall’articolo 144 del nuovo codice degli appalti che regola il funzionamento dei contratti pubblici. Prima di arrivare al testo definitivo, il dicastero ha ottenuto il parere dell’Anac e ancor prima del Consiglio di Stato, ricevendo di fatto un sostanziale via libera.

Ma cosa cambierà? Allo stato attuale, molti esercizi commerciali accettano più di un buono basto, ma formalmente si tratta di un comportamento fuori legge perché sui ticket è chiaramente scritto che non sono cumulabili. Non è un caso infatti se l’eliminazione di questa restrizione sia stata fortemente voluta dalla grande distribuzione e osteggiata prevalentemente da piccoli bar e ristoranti: la possibilità di cumulare più buoni pasto rappresenta una sorta di incentivo per i consumatori a spendere i loro buoni per “fare la spesa”.

L’eliminazione di questo divieto, sostanzialmente inapplicato nella realtà dei fatti, è stata accolta positivamente dalla giustizia amministrativa che ne condivide il principio di aumento della concorrenza e della possibilità di fruizione del servizio da parte dell’utenza.

Ma questa novità farà felici anche gli stessi lavoratori che fanno ricorso ai ticket, diventati oggi più che mai un salvagente per le famiglie in difficoltà: secondo i dati forniti da Anseb, la principale associazione delle aziende che emettono i buoni, il mercato riguarda oggi 2.5 milioni di lavoratori, di cui 900mila nel settore pubblico e 1.6 milioni nel comparto privato. Sono più di 120mila gli esercizi commerciali che accettano i buoni, per un volume d’affari che si aggira attorno ai 3 miliardi di euro annui.

Inoltre il Mise ha intenzione di non introdurre l’obbligo di indicazione sul buono cartaceo del nominativo del titolare, per cui sui ticket compariranno soltanto la ragione sociale e il codice fiscale della società emissaria; il valore facciale; il termine temporale di utilizzo e uno spazio riservato alla data di utilizzo, alla firma del titolare e al timbro dell’esercizio presso cui il ticket verrà utilizzato.

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