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Professione commercialista? Le responsabilità a cui si è sottoposti

Fare di professione il commercialista al giorno d’oggi non è affatto facile: i cavilli burocratici che il sistema Italia ha pensato per professionisti, imprese e anche semplici dipendenti sono innumerevoli e anche piuttosto complessi. Non è un caso se il nostro continui a rimanere uno dei Paesi meno favorevoli al fare impresa, anche perchè non c’è solo l’aspetto di una burocrazia imperante di cui tener conto, ma anche e soprattutto un livello di pressione fiscale a cui forse neanche gli stessi commercialisti (che di dichiarazioni ne vedono a volontà) riescono ad abituarsi!

Ma il mestiere di esperto contabile non è reso difficile solo ed esclusivamente da un assetto burocratico/fiscale che è tra i più intricati al mondo, poiché anche la giurisprudenza italiana non è che stia andando poi così incontro a questa particolare fascia di lavoratori: le responsabilità a cui il commercialista è sottoposto vanno sempre aumentando e questa tendenza non può che concretizzarsi alla luce di una legislazione amministrativa, fiscale e penale ormai sempre più opprimente. In fin dei conti, fino a pochi anni fa i commercialisti ma anche i consulenti del lavoro dovevano incappare in qualche grave errore per rischiare il risarcimento danni, mentre oggi è sufficiente una piccola mancanza o una distrazione per venire messi al palo con implicazioni che possono arrivare fino al penale!

Responsabilità Civile

In primo luogo il commercialista ha una responsabilità di tipo civile nei confronti dei suoi clienti, e ce l’ha in quanto svolge la propria attività sulla base di una prestazione d’opera intellettuale regolata dagli articoli 2230 e seguenti del codice civile. Lo stesso legislatore civilistico prevede che il professionista svolga con diligenza e correttezza il suo mestiere, dando perciò, già con queste due parole, un preciso indirizzo circa le modalità tramite cui dovrà svolgere il proprio lavoro.

Più nello specifico il cuore della responsabilità civile del commercialista lo si ha nell’articolo 2236 il quale dichiara: “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di semplice difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave”. Ciò significa che il commercialista che si ritrova a dover svolgere compiti particolarmente complessi e per questo proiettati a un certo margine di errore, relativamente a queste pratiche abbia una responsabilità attenuata. In tutti gli altri casi che possono riguardare il dolo così come la colpa lieve, il commercialista risponde però in maniera anche piuttosto seria dei suoi errori.

Responsabilità Amministrativa

La responsabilità amministrativa è disciplinata invece dal Decreto Legislativo n.472/97 il quale mette a punto tre tipologie di responsabilità amministrativa: la responsabilità diretta esclusiva che la si ha quando il consulente coincide con la figura che ha commesso la violazione; la responsabilità esclusiva che si ha quando l’errore non viene compiuto dal commercialista in persona ma dal contribuente che evidentemente viene indotto in errore dal professionista; e la responsabilità in concorso con altri che sovviene quando l’errore viene compiuto da entrambe le figure (commercialista e cliente).

Sulla base di queste tre casistiche il commercialista può essere chiamato a rispondere dei suoi errori sia nel caso in cui agisca con dolo, sia nel caso in cui agisca con colpa o grave o colpa lieve.

Responsabilità Penale

Come abbiamo accennato nell’introduzione, le responsabilità del commercialista possono persino spingersi su un piano penale e possono farlo quando si ha la certezza che il professionista si sia macchiato di un reato. In particolar modo, la normativa penale prevede che il commercialista rischi un procedimento penale a suo carico quando sussistono casi di “concorso in reato”.

Il concorso in reato, per esser definito tale, necessità delle seguenti condizioni: il reato deve essere stato realizzato da più persone; il reato deve avere un illecito certo a cui si possa appunto ascrivere la condizione di reato; ciascun soggetto coinvolto deve aver dato il suo contributo per permettere che il reato potesse aver luogo; tutte le parti coinvolte devono aver avuto la volontà di cooperare alla realizzazione del reato.

In tutti questi punti si evince la presenza di un evidente aspetto di fondo: la volontà. Pertanto il commercialista ha una responsabilità di tipo penale quando incorre in un reato e lo fa con dolo; di conseguenza non si può parlare di concorso in reato se il commercialista si è mosso sulla base di quanto domandato dal cliente fornendogli documenti e prestazione d’opera con “atteggiamento passivo, sussistendo alla scienza del fatto che altri stiano per commettere reato”.

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