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INPS Visite fiscali 2015: ecco cosa cambia

Dal 1° Gennaio 2015 sono cambiate le regole che coordinano il funzionamento delle assenze dal luogo di lavoro, le visite fiscali e tutto ciò che in qualche modo ha a che fare con questo tema molto sentito sia dai dipendenti pubblici sia dai dipendenti privati. Ad aver emanato le nuove regole è stato lo stesso Istituto di Previdenza tramite un’apposita circolare e noi, dal canto nostro, proviamo a fare una sintesi quanto più completa della questione con tutti gli aggiornamenti entrati in vigore con il nuovo anno.

Visite fiscali 2015: reperibilità per dipendenti pubblici e privati

Il dipendente che si assenta dal luogo di lavoro per giustificato motivo deve attenersi all’obbligo di reperibilità sia che si tratti di un lavoratore pubblico sia che si tratti di un lavoratore privato.

Dipendenti pubblici: dipendenti statali, insegnanti, impiegati della pubblica amministrazione, impiegati degli enti locali, vigili del fuoco, polizia di stato, Asl e militari hanno l’obbligo di farsi trovare reperibili per 7 giorni a settimana ed anche in giornate che normalmente sarebbero non lavorative, così come durante i festivi, i prefestivi e i weekend; il tutto in fasce orarie che vanno dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Dipendenti privati: Tutti gli altri lavoratori che non rientrano nelle categorie di cui sopra sono considerabili dipendenti privati e, in forza di ciò, assoggettati all’obbligo di essere reperibili 7 giorni su 7 ai seguenti orari: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

Questi vincoli (indipendentemente dal fatto che si tratti di dipendenti pubblici o privati) decadono nel caso in cui ci siano malattie di grave entità tali da necessitare di cure salvavita, infortuni sul lavoro, patologie documentate, quadri morbosi che abbiano a che fare con una menomazione attestata e per tutti quei casi di gestazione a rischio.

Visite fiscali 2015: come funziona l’assenza

Abbiamo già stabilito che durante il periodo di assenza il lavoratore ha l’obbligo di rimanere nel domicilio che è stato preventivamente comunicato all’INPS. Esiste però la possibilità di allontanarsi dall’indirizzo specificato qualora dovesse palesarsi la necessità di effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti, ma in questo caso c’è l’obbligo di comunicare l’assenza in via anticipata producendo un attestato che possa comprovarne la legittimità (è sufficiente avere tra le mani un certificato rilasciato dalla struttura pubblica o privata che si è presa cura della prestazione).

Tuttavia non è necessario doversi allontanare dal domicilio per risultare “assenti dalla visita fiscale”: il medico incaricato del controllo classifica come assente anche quel lavoratore che pur trovandosi al domicilio indicato, dovesse per qualsiasi ragione non rendersi sottoponibile alla visita medica di controllo. La giurisprudenza considera quindi come assenza ingiustificata anche i seguenti casi:

  • Non aver sentito suonare il campanello perchè si stava riposando o per qualunque altra ragione.
  • Non aver apposto il nominativo del lavoratore sul citofono rendendo impossibile al medico l’individuazione del domicilio.
  • Malfunzionamento del citofono o del campanello.
  • Non aver comunicato in maniera completa l’eventuale variazione di domicilio o più in generale del luogo di reperibilità.
  • Aver espletato incombenze varie che avrebbero potuto essere coperte anche in orari differenti.

Assenza ingiustificata alle visite fiscali: le sanzioni

Passiamo ora al capitolo sanzioni. La prima ipotesi è quella che vede il lavoratore assentarsi dalla visita fiscale anche solo per la prima ed unica volta: pur non avendo avuto precedenti in materia, il dipendente perde comunque il diritto a qualsivoglia trattamento economico per dieci giorni lavorativi. Nel caso in cui invece l’assenza dovesse protrarsi dalla seconda visita fiscale, l’INPS sospenderebbe tout court la metà del trattamento economico a partire dall’11esimo giorno fino al termine della malattia. Dalla terza visita fiscale in poi, infine, l’INPS è solita interrompere l’erogazione dell’indennità nel momento stesso in cui viene comprovata l’assenza del lavoratore.

In ogni caso al soggetto interessato viene concessa la possibilità di giustificare la propria assenza entro un periodo massimo di 15 giorni dalla data della visita: in questo modo chiunque, accertata l’eventuale ragione, avrebbe modo di poter tornare a beneficiare della prestazione dovuta come se nulla fosse accaduto.

Visite fiscali 2015: a quanto ammonta lo stipendio?

Se tutto si svolge in maniera regolare e di conseguenza non si profila l’ombra di assenze ingiustificate, accertamenti ulteriori e sanzioni più o meno gravi, lo stipendio segue questo iter: dall’inizio della malattia fino al nono mese (incluso) la retribuzione a beneficio del lavoratore avviene nella misura del 100%; dal 10° mese fino ad un anno di assenza la retribuzione prevista scende al 90%, mentre dal 13° al 18° mese la remunerazione ammonta al 50% secco dello stipendio che sarebbe stato normalmente erogato in condizioni di “normalità”.

Alla luce di quanto detto è assolutamente importante fare in modo che tutte le condizioni previste dalla normativa vengano soddisfatte in maniera minuziosa: qualora il comportamento del lavoratore dovesse rientrare nella fattispecie degli atti sanzionabili, si correrebbe il rischio di andare incontro ad una serie di ipotesi davvero sconvenienti. Le norme prevedono parametri alquanto rigidi così come una varietà di sanzioni altrettanto severe: la ragione fondamentale per cui la normativa ha finito per assumere questa piega è stata quella di scongiurare il proliferare di truffe tanto ai danni dei datori di lavoro quanto a carico dell’INPS stessa.

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