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Cos’è e come funziona l’atto di precetto

atto di precetto

L’atto di precetto è un avvertimento formale tramite il quale il destinatario viene invitato ad adempiere a un titolo esecutivo (come può essere un decreto ingiuntivo). In sostanza, si tratta di un atto che viene emanato proprio con l’intento di sollecitare il debitore a saldare quanto deve al suo creditore.

Come stabilisce l’articolo 480 cpc, l’atto di precetto deve essere preceduto dalla notifica del titolo esecutivo per potersi dire valido. Accade sempre più di frequente, però, che i due documenti vengano notificati in maniera congiunta e spillati sotto forma di unico atto (è quello che accade per esempio con l’atto di precetto su decreto ingiuntivo). Al di là di quella che è diventata la prassi, resta il fatto che il precetto deve necesaariamente essere accompagnato da notifica, perché è proprio la notifica che di fatto garantisce al debitore il diritto di essere informato dell’intenzione esplicita, del creditore, di avviare un’esecuzione forzata.

Il debitore da parte sua ha l’obbligo di ritirare l’atto, in quanto ci sono apposite misure di tutela volte a garantire che il mancato ritiro dell’atto possa permettere al destinatario di sfuggire alla notifica (e quindi al sollecito di pagamento). Infatti, una volta raggiunta la scadenza per la cosiddetta “compiuta giacenza”, il precetto si considera notificato in ogni caso, quindi indipendentemente dal fatto che il debitore lo abbia o meno visitato.

Ma cosa deve contenere questo atto di precetto? In realtà non deve necessariamente indicare la somma che il debitore deve impegnarsi a saldare, anche se è un caso raro che questo avvenga: normalmente un qualsiasi atto di precetto contiene questo tipo di informazione, anche perché è proprio questo il dato sostanziale sul quale si regge l’intera operazione. Se l’importo richiesto nel precetto appare inferiore rispetto a quanto riportato nel titolo esecutivo, ciò non significa che il creditore ha rinunciato alla riscossione dell’intera somma, perché è probabile che abbia deciso di richiedere la totalità del credito solo in un secondo momento.

Per quanto riguarda termini e scadenze, il precetto vincola il destinatario ad estinguere il debito entro 10 giorni, trascorsi i quali il creditore ha tutto il diritto e il potere di dare il via all’esecuzione forzata. Ci sono casi in cui il Tribunale può esonerare rispetto alla canonica scadenza dei 10 giorni, ma questo accade solo qualora sussistano pericoli in relazione alle tempistiche consuete. La validità dell’atto di precetto, invece, è tale su un arco di tempo di 90 giorni: dopo i 90 giorni l’atto perde di efficacia e il creditore è tenuto a notificare un nuovo precetto.

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