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Partite IVA, il regime forfetario entra in vigore: ecco cosa cambia

Sono in arrivo delle importanti novità per tutti coloro i quali sono intenzionati ad aprire una partita IVA: dal 1° Gennaio 2016, infatti, cambiano le regole per quanti rispondono al regime agevolato. Tutta colpa (o merito?) della Legge di Stabilità 2016 che ha ufficializzato una volta per tutte questo salto: a partire dal prossimo anno l’unica partita IVA avente un regime agevolato sarà quella corrispondente al regime forfetario inaugurato dal Governo Renzi in via sperimentale già diversi mesi fa. Ma allora cos’è che cambia, quali sono i requisiti per accedere al regime forfetario e chi è che deve ritenersi parte di questo cambiamento?

Partita IVA con regime forfetario: requisiti di accesso

Per accedere al nuovo regime forfetario è necessario rispondere a diverse condizioni che elenchiamo qui di seguito: non aver ottenuto dei ricavi o dei compensi superiori ai limiti stabiliti dall’allegato della Legge di Stabilità 2016 (i quali variano a seconda del codice Ateco di riferimento); non aver sostenuto degli oneri per collaboratori superiori ai 5.000 euro lordi; non aver oltrepassato i 20.000 euro di costi lordi per ammortamento di beni strumentali.

Dal raggio di applicazione del nuovo regime agevolato devono invece ritenersi esclusi quanti ritengono di soddisfare le seguenti condizioni: essere parte di un regime speciale IVA o di un regime forfetario; risultare contribuente non residente (a meno che non si produca il 75% o più del reddito in Italia); essere un contribuente che vede nella cessione di fabbricati, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi la sua principale attività di lavoro.

Questi paletti sono molto importanti perchè aiutano a definire senza tanti dubbi di sorta chi deve passare al regime forfetario e chi invece non ha ragione per cui aprirsi al cambiamento; e tanto più sono importanti in un campo che come quello delle partite IVA è continuamente oggetto di cambiamenti (spesso neanche troppo positivi).

Partita IVA con regime forfetario: i limiti di fatturato

Il regime forfetario prevede un’imposta sostitutiva che si applica al prodotto tra il fatturato totale e il coefficiente di redditività. I limiti di fatturato e di ricavi annuali, così come il coefficiente di redditività, dipendono dal tipo di attività che ciascun professionista opera sulla base del codice di Ateco di appartenenza. Pertanto diamo un’occhiata a quali sono i limiti di reddito che la legge riconosce per entrare a far parte del regime agevolato forfetario sulle partite IVA.

  • Industrie alimentari e industrie delle bevande: coefficiente di redditività pari al 40% e limite di ricavi fissato a 45.000 euro.
  • Commercio sia all’ingrosso che al dettaglio: coefficiente di redditività pari al 40% e limite di ricavi fissato a 50.000 euro.
  • Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande: coefficiente di redditività pari al 40% e limite di fatturato fissato a 40.000 euro.
  • Commercio ambulante di prodotti vari: coefficiente di redditività pari all’54% e limite di fatturato fissato a 25.000 euro.
  • Intermediazione commerciale: coefficiente di redditività pari al 62% e limite di ricavi pari a 25.000 euro.
  • Costruzioni e attività immobiliari: coefficiente di redditività all’86% e limite di fatturato fissato a 25.000 euro.
  • Attività di alloggio e ristorazione: coefficiente di redditività al 40% e limite di fatturato annuo pari a 50.000 euro.
  • Attività professionali, tecniche, sanitarie, scientifiche, di istruzione e servizi finanziari e assicurativi: coefficiente di redditività pari al 78% e ricavi annui non superiori a 30.000 euro.
  • Altre attività economiche: coefficiente al 67% e limite di fatturato pari a 30.000 euro.

Regime forfetario per Partita IVA: come funziona?

Ma a livello pratico, cos’è che cambia col regime forfetario? Questo particolare regime prevede un’imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di attività, ed una percentuale destinata a salire al 15% a partire dal sesto anno di attività in poi. L’imposta sostitutiva è, a titolo di informazione, l’unica forma di imposizione fiscale che grava sul reddito conseguito dai titolari di partita IVA poiché sostituisce così come dice il nome stesso sia l’IRPEF che l’IRAP.

Ma attenzione, perchè chi dovesse decidere di aprire una partita IVA prima dello scadere dell’anno 2015 avrà ancora accesso alle condizioni previste dal regime dei minimi varato nel 2011, vale a dire tassazione al 5% senza limiti di tempo, tetto di ricavi non superiore a 30.000 euro e durata massima del regime per 5 anni o fino al compimento del 35° anno di età.

Regime forfetario: come cambia la gestione previdenziale

Se da un punto di vista fiscale i cambiamenti posti in essere dal regime agevolato forfetario sono ormai piuttosto chiari, vediamo cosa cambia su scala previdenziale. Ebbene, per le ditte individuali viene stabilita una riduzione del 35% dei contributi minimi che sono dovuti dagli artigiani e dai commercianti iscritti alla gestione INPS; per quel che riguarda i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS viene confermata l’aliquota del 27.72%, mentre sale al 24% l’aliquota contributiva dei titolari di partita IVA che sono al tempo stesso titolari di pensione o che sono assicurati presso forme di previdenza obbligatoria.

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