- Certificazione per i contribuenti minimi: come funziona?
- Certificazione unica per le nuove iniziative produttive
- Certificazione Unica: le 5 novità previste per il 2016
Come avvenuto già lo scorso anno, la presentazione della Certificazione Unica 2016 spetta anche ai contribuenti che sono titolari di partita IVA iscritta al regime dei minimi o al regime forfetario. Del resto le provvigioni e i compensi prodotti dai lavoratori autonomi operanti con il regime avantaggiato devono essere certificati nella stessa identica maniera prevista per “gli altri”, e occorre farlo entro il termine previsto per la scadenza della certificazione unica 2016. Ma procediamo con ordine dnado un’occhiata alla normativa di riferimento nel suo complesso cosicché la questione possa apparire di facile approccio un po’ per tutti, anche e soprattutto per quanti non hanno molta familiarità con gli obblighi (sempre più numerosi e pressanti) posti in essere dal Fisco italiano.
A questo proposito è importante sottolineare che l’errato o il mancato invio della certificazione unica per i contribuenti minimi fa scattare una sanzione di 100 euro (da considerarsi cadauna, ossia 100 euro per ciascuna certificazione inviata in maniera errata o tardiva o, peggio, non inviata affatto). Tuttavia in caso di errata trasmissione, la sanzione non viene attivata qualora l’errore venga modificato entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
Certificazione per i contribuenti minimi: come funziona?
Nel quadro certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi del modulo, bisogna indicare le seguenti voci: l’ammontare delle provvigioni e dei compensi corrisposti nel periodo d’imposta 2015 agli autonomi che hanno operato in qualità di contribuenti minimi o in qualità di contribuenti con regime forfetario; e l’amontare dei compensi corrisposti nel periodo di imposta 2015 agli autonomi soggetti al regime delle nuove iniziative produttive.
Ma per quale motivo la certificazione unica è un obbligo inteso come tale anche per i contribuenti minimi e forfetari? Solitamente i soggetti passivi di imposta che rientrano in queste categorie non sono coinvolti da ritenuta alla fonte a titolo di acconto e proprio per questo si rende necessaria la presentazione di questa ulteriore istanza. In precedenza invece, la certificazione unica non esisteva per queste categorie di lavoratori autonomi molto semplicemente perchè questi erano assoggettati ad una ritenuta del 20%.
Con il regime entrato in vigore a partire dal 2012, non solo è stata abbassata l’imposta sostitutiva al 5% (agevolazione che la recente Legge di Stabilità 2016 ha modificato in negativo), ma è anche stata abrogata la ritenuta d’acconto che vigeva sino ad allora. In definitiva dunque, la certificazione per contribuenti minimi e forfetari non serve per verificare che questi abbiano versato la ritenuta d’acconto al committente/cliente, ma lo scopo è semmai quello di avere uno strumento utile per verificare la corrispondenza tra ricavi e costi indicati nell’UNICO PF dal contribuente minimo: non a caso l’incogruità tra i costi che si erano dichiarati in fase di presentazione dei redditi e quelli che si palesano in sede di certificazione unica dà adito alle attività di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Certificazione unica per le nuove iniziative produttive
Per quel che riguarda invece il regime delle nuove iniziative produttive bisogna fare una premessa, o meglio, una distinzione tra quanti dietro il paravento di questo regime operano attività di impresa e quanti esercitano attività di lavoro autonomo. Nel primo caso non è infatti previsto l’obbligo di presentazione della certificazione unica poiché si parla di soggetti che rispondono al principio della competenza economica (vale a dire soggetti che imputano ricavi e costi indipendentemente dalla rispettiva manifestazione finanziaria); per quanto attiene gli autonomi, invece, vale il principio per cassa pertanto la certificazione unica è necessario che venga presentata esattamente secondo le condizioni previste per i minimi.
Certificazione Unica: le 5 novità previste per il 2016
Tralasciando per un attimo il discorso dei minimi e dei forfettari ed allargando lo spettro alla certificazione unica in senso lato (ossia per tutte le categorie di lavoratori autonomi), ricordiamo che per il 2016 sono previste 5 novità che lo scorso anno non erano previste.
- Codici fiscali: nella certificazione unica 2016 è necessaria l’indicazione dei codici fiscali dei coniugi dei dipendenti affinché l’Agenzia delle Entrate possa predisporre il 730/2016 precompilato in maniera un po’ più accurata rispetto a quanto avveniva nel 2015.
- Dati previdenziali e fiscali: nella certificazione di quest’anno viene prevista la facoltà per il sostituto di imposta di inserire anche i dati previdenziali e fiscali INPS, cosicché il sostituto di imposta stesso possa conguagliare i redditi 2015 conseguiti in seguito a precedenti rapporti di lavoro.
- TFR mensile: nella certificazione di quest’anno viene inaugurata un’apposita area per l’indicazione del TFR mensile come parte della retribuzione del lavoratore dipendente avente un rapporto contrattuale da almeno 6 mesi.
- Importi da restituire al datore: introdotti anche dei campi specifici per permettere una migliore gestione di eventuali somme da restituire al datore di lavoro sorte in seguito a dichiarazioni fiscali degli anni precedenti.
- Pignoramento e indennità: nella certificazione unica 2016 viene infine introdotta un’ulteriore sezione per permettere di segnalare somme liquidate a titolo di pignoramento presso terzi e somme corrisposte come indennità di esproprio.